Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24/6/1998, n°249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.
Anche la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. (D.P.R. 22/06/2009 n° 122).
Vengono attribuite in presenza di comportamenti gravi, note disciplinari e richiami scritti o provvedimenti disciplinari, secondo le norme previste dal Regolamento di Disciplina e dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
Per la determinazione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti delibera i criteri per la valutazione del comportamento, di cui ciascun docente terrà conto nel formulare la propria proposta di voto, che concorrerà poi alla definizione del voto finale.